Il noleggio a lungo termine rappresenta una delle trasformazioni più significative nel settore della mobilità degli ultimi anni. Questa formula, inizialmente appannaggio quasi esclusivo delle flotte aziendali e dei professionisti, ha visto una crescita esponenziale anche tra i clienti privati.

L’incremento delle offerte di noleggio per privati testimonia un cambiamento culturale profondo: si preferisce il costo certo e l’utilizzo di un bene piuttosto che il suo possesso, con tutti gli oneri burocratici e finanziari che ne derivano. Questa popolarità diffusa, che rende l’auto un servizio su abbonamento, solleva interrogativi pertinenti riguardo al quadro normativo che disciplina questa tipologia di contratto, la quale differisce profondamente dall’acquisto o dal leasing finanziario.
Il successo di una formula basata sul servizio
Prima di analizzare gli aspetti legali, è utile comprendere le ragioni di questo successo. Il noleggio a lungo termine attrae perché si fonda su un concetto di servizio “tutto compreso”. A fronte di un canone mensile fisso, l’utente ottiene non solo la disponibilità del veicolo scelto, ma anche la copertura assicurativa completa (RCA, Kasko, furto e incendio), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assistenza stradale. Questa struttura elimina l’incertezza dei costi variabili e solleva l’utilizzatore dalla gestione delle scadenze e dal rischio della svalutazione. Proprio perché si tratta di un accordo complesso che include molteplici prestazioni, la sua regolamentazione poggia su fondamenta giuridiche diverse rispetto a un semplice affitto.
L’inquadramento giuridico del contratto
Contrariamente a quanto si possa pensare, nell’ordinamento italiano non esiste una “legge sul noleggio a lungo termine” specifica e organica, come può essere quella sulla locazione immobiliare. Questa formula rientra nella categoria dei cosiddetti “contratti atipici“, ovvero accordi non espressamente disciplinati dal legislatore, ma ammessi purché perseguano interessi meritevoli di tutela (ai sensi dell’art. 1322 del Codice Civile). Dal punto di vista giuridico, il NLT è un contratto misto: combina elementi tipici della locazione (la concessione in godimento del bene) con quelli dell’appalto di servizi (l’assicurazione, la manutenzione, ecc.). Di conseguenza, la fonte primaria che definisce diritti e doveri delle parti è il contratto stesso.
Il ruolo centrale del contratto e del codice del consumo
È proprio il contratto di noleggio a stabilire le regole fondamentali del rapporto. Questo documento definisce nel dettaglio la durata, il chilometraggio massimo consentito, l’importo delle eventuali franchigie assicurative, l’elenco dei servizi inclusi e le penali (ad esempio per i chilometri eccedenti o per la chiusura anticipata del contratto). Tuttavia, quando il servizio è rivolto a un privato, entrano in gioco tutele fondamentali. Le offerte di noleggio per privati ricadono, infatti, sotto l’ombrello del Decreto Legislativo 206/2005, il Codice del Consumo. Questo implica un controllo rigoroso sulle clausole vessatorie (quelle che creano uno squilibrio a danno del consumatore), garantisce la massima trasparenza informativa in fase precontrattuale e, nei casi di stipula a distanza, il diritto di recesso.
Sanzioni e responsabilità alla guida
Un aspetto legale di grande rilevanza pratica riguarda la gestione delle sanzioni amministrative. Essendo la società di noleggio la piena proprietaria del veicolo, è essa a ricevere la notifica iniziale della multa. Tuttavia, la responsabilità dell’infrazione è sempre del conducente. Il Codice della Strada stabilisce un nesso di solidarietà tra i due, ma la prassi contrattuale, legalmente valida, prevede che la società locatrice comunichi alle autorità i dati dell’utilizzatore. Sarà quest’ultimo a dover pagare la sanzione, alla quale la società di noleggio aggiungerà, come previsto dal contratto, un addebito per i costi di gestione amministrativa della pratica.