I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, ovvero muniti di patente C, C+E, D e D+E, dovranno possedere un nuovo documento: la Carta di qualificazione del conducente (Cqc), il titolo di abilitazione che attesta la formazione professionale. L’obbligo di possedere la Cqc scatterà a partire dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. La Carta ha una validità di 5 anni e alla scadenza può essere rinnovata. Le sanzioni previste dal Codice della strada per la circolazione con patente scaduta o senza il Certificato di abilitazione professionale (Cap) si applicano anche per la guida senza Cqc o con la medesima scaduta. Lo stesso vale per le violazioni al Codice che prevedono perdita di punti.
Per i conducenti di taxi o di autovetture a noleggio, invece, non cambia nulla. In questi casi continua a essere richiesto il Certificato di abilitazione professionale di tipo Kb.