
In particolare, il provvedimento stabilisce che i contratti assicurativi in oggetto siano stipulati per una copertura – per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime – di importo non inferiore a:
– euro 5 milioni in caso di danni alle persone;
– euro 1 milione in caso di danni alle cose.
Il decreto legislativo n. 198/2007 garantisce inoltre una maggior trasparenza nella comunicazione tra compagnia assicuratrice ed assicurato, prevedendo ad esempio per il proprietario della vettura assicurata (o il contraente della polizza) il diritto “di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria”.
Viene infine estesa l’operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada anche ad alcuni specifici casi di incidenti provocati da veicoli provenienti dall’Unione Europea privi di assicurazione o da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Via | Asaps