Il Ministero dei Trasporti comunica di aver emanato apposita ordinanza per la limitazione del fermo dell’autotrasporto proclamato dalle Associazioni CNA FITA e Confartigianato Trasporti dalle ore 00.00 del giorno 10 dicembre alle ore 24.00 del giorno 14 dicembre, limitandolo alle ore 23.59 del giorno 11 dicembre. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della gravissima criticità della circolazione su molte arterie della rete stradale e autostradale, che ha determinato la concreta possibilità che venga pregiudicata la distribuzione dei beni essenziali in quanto volti a soddisfare i diritti fondamentali dei cittadini. L’ordinanza viene notificata alle segreterie nazionali delle organizzazioni che hanno proclamato il fermo e alle aziende erogatrici dei servizi, alle quali viene fatto obbligo di portarlo a conoscenza dei lavoratori nonché del pubblico attraverso gli organi di informazione.
Multe fino a 500 euro al giorno per gli autotrasportatori che trasgrediscono
In merito alla ordinanza relativa al fermo degli automezzi attuato da alcune Associazioni di autotrasportatori, il Ministero dei Trasporti precisa quanto segue:
1) L’ordinanza limita alle 23:59 del giorno 11 il fermo che era stato proclamato sino alle ore 24:00 del 14 dicembre. In sostanza dalla mezzanotte di oggi (ieri n.d.r.) è vietato proseguire il fermo in corso.
2) Tale ordinanza è stata trasmessa alle Associazioni che hanno proclamato il fermo, facendo obbligo alle imprese ad esse aderenti di portare a conoscenza dei lavoratori i contenuti dell’ordinanza. Le stesse imprese dovranno altresì dare notizia dell’ordinanza al pubblico tramite gli organi di informazione.
3) Il mancato rispetto dei contenuti dell’ordinanza comporta le seguenti conseguenze:
a) sanzione amministrativa fino a circa € 500 al giorno a carico di singoli imprenditori e fino a € 25.000 al giorno a carico delle associazioni;
b) sanzione disciplinare per violazione del codice di autoregolamentazione consistente nella sospensione dall’iscrizione all’Albo fino a sei mesi e, in caso di reiterazione, la revoca dell’iscrizione;
c) reclusione sino a 4 anni e arresto facoltativo nel caso in cui il comportamento concretizzi la fattispecie criminosa di cui all’articolo 610 del Codice Penale (violenza privata, come ad esempio impedire l’accesso ad un casello autostradale o ad un porto).
Via | Ministero dei Trasporti