
Il ricorso alla conciliazione sarà possibile per tutti i sinistri che rientrino nei parametri di applicazione della procedure di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni), nonché per gli altri sinistri RCA, a condizione che la richiesta di risarcimento non sia superiore, nel complesso, a 50 mila euro. La procedura di conciliazione potrà essere attivata da tutti gli assicurati rivolgendosi a una delle Associazioni di consumatori firmatarie dell’accordo, senza alcun tipo di costo. Una volta ricevuta la domanda, la commissione di conciliazione – composta da un rappresentante dell’impresa assicurativa e da uno dell’Associazione dei consumatori – si riunisce per valutare la richiesta entro 20 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l’assicurato viene informato e si dà corso alla transazione. Con la firma dell’accordo, è già possibile attivare la procedura di conciliazione utilizzando i canali già previsti dalle compagnie di UGF e rivolgendosi alle organizzazioni dei consumatori.