Questa decisione sembra rilevante perché, come spesso accade, la Polizia Municipale confida sul fatto che quando l’eccesso di velocità è rilevato con l’autovelox non è necessario fermare il conducente e non è necessaria la presenza degli agenti. Il giudice, invece, ha sentenziato che solo sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione è possibile evitare la contestazione immediata, ma nei pressi della città questa è del tutto necessaria in quanto costituisce un elemento di legittimità strutturale essenziale per la correttezza del procedimento.
Il giudice, infatti, ha evidenziato che l’autovelox del rilevamento in oggetto (raggiungibile al link sotto inserito) è posizionato all’ingresso di un centro abitato e considerata la velocità del mezzo, era possibile procedere con l’inseguimento oppure intimare l’arresto e contestare immediatamente la sanzione. Atteso che la Polizia Municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione, e considerato che a verbale non ha neppure spiegato il motivo per cui non lo ha fatto, limitandosi a riportare le frasi rituali (“la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale modello AX 104 C2 consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), il verbale deve essere annullato. Per leggere l’intera sentenza emessa dal Giudice di Pace clicca qui.
Via | Asaps