Fra le molteplici componenti di una guida pericolosa, di grande rilievo è l’incidenza del superamento del tasso alcolemico del guidatore, che, durante un pranzo o una cena fuori casa (escludendo gli astemi) è facile, anzi è quasi certo il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, che è di 0,5 grammi per litro.
Nel caso di controlli da parte della Polizia Stradale, per i guidatori, sottoposti alla misurazione del tasso a mezzo del test dell’etilometro, il superamento del valore limite comporta la sospensione della patente e l’obbligo di visita medica.
Per sensibilizzare e informare gli automobilisti il Decreto Legge n° 117 del 3 agosto 2007 convertito con la Legge n°160 del 2 ottobre 2007, l’art. 6 che riproduciamo integralmente, impone obblighi precisi e sanzioni.
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All’art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti:”, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantita’, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita’ competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
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