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Ecco le tabelle alcolemiche che devono essere esposte in tutti i locali pubblici

controlli_rif_ue.jpg Fra le molteplici componenti di una guida pericolosa, di grande rilievo è l’incidenza del superamento del tasso alcolemico del guidatore, che, durante un pranzo o una cena fuori casa (escludendo gli astemi) è facile, anzi è quasi certo il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, che è di 0,5 grammi per litro.
Nel caso di controlli da parte della Polizia Stradale, per i guidatori, sottoposti alla misurazione del tasso a mezzo del test dell’etilometro, il superamento del valore limite comporta la sospensione della patente e l’obbligo di visita medica.

Per sensibilizzare e informare gli automobilisti il Decreto Legge n° 117 del 3 agosto 2007 convertito con la Legge n°160 del 2 ottobre 2007, l’art. 6 che riproduciamo integralmente, impone obblighi precisi e sanzioni.

Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

1. All’art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti:”, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantita’, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita’ competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Per visualizzare le tabelle alcolemiche clicca qui

Per informazioni contatta il nostro servizio di Consulenza on line, oppure rivolgiti alla tua sede territoriale dell’Adiconsum.

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