L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) ha emanato un provvedimento che stabilisce che le imprese non possono più applicare la variazione della classe di merito nei casi di sinistri “posti a riserva” o in quelli in cui non sia possibile accertare la “responsabilità principale”. La variazione sarà possibile solo quando è stato effettuato un pagamento, totale o parziale, a titolo di risarcimento del danno. L’attestazione del rischio, dunque, dovrà essere indicata solo per i sinistri che hanno dato luogo a un pagamento e, nel caso di applicazione della penalizzazione contrattuale a seguito di pagamento parziale, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non consentiranno alle imprese di applicare ulteriori penalizzazioni.
L’ISVAP ha anche affrontato la questione della corresponsabilità paritaria, che si verifica quando i conducenti sono responsabili in ugual misura: in questo caso nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus, ma verrà comunque annotato il grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini di un eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente. Quando la percentuale di responsabilità “cumulata” nello stato di rischio raggiunge o supera il 51 percento, le imprese potranno allora applicare il malus. Quanto alla conservazione della classe di merito, il regolamento è stato modificato riconoscendo il diritto alla conservazione della classe di merito in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione dalla circolazione o esportazione all’estero di un veicolo.