
L’ISVAP ha anche affrontato la questione della corresponsabilità paritaria, che si verifica quando i conducenti sono responsabili in ugual misura: in questo caso nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus, ma verrà comunque annotato il grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini di un eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente. Quando la percentuale di responsabilità “cumulata” nello stato di rischio raggiunge o supera il 51 percento, le imprese potranno allora applicare il malus. Quanto alla conservazione della classe di merito, il regolamento è stato modificato riconoscendo il diritto alla conservazione della classe di merito in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione dalla circolazione o esportazione all’estero di un veicolo.